Bollo auto elettriche e ibride: chi deve pagarlo e cosa cambia nel 2027
La tassa automobilistica, comunemente chiamata bollo auto, è un tributo dovuto, in linea generale, da chi risulta proprietario o titolare di altro diritto/rapporto previsto dalla legge sul ...
La tassa automobilistica, comunemente chiamata bollo auto, è un tributo dovuto, in linea generale, da chi risulta proprietario o titolare di altro diritto/rapporto previsto dalla legge sul veicolo.
La competenza in materia di gestione, accertamento, riscossione e determinazione delle aliquote applicabili è attribuita, in via generale, alle singole Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano. Fanno eccezione Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dove le funzioni di gestione tributaria fanno capo in modo diretto all’Agenzia delle Entrate.
A causa di tale articolazione decentrata dell’ordinamento fiscale, la regolamentazione relativa alle agevolazioni tributarie non risulta omogenea su tutto il territorio nazionale. Essa si presenta frammentata in un insieme di normative locali che si affiancano, integrandosi o derogando, ai principi stabiliti dalla legislazione statale.
L’esenzione per le vetture totalmente elettriche
I veicoli caratterizzati da una propulsione esclusivamente elettrica sono destinatari di un regime fiscale di particolare favore, introdotto dall’ordinamento statale per incentivare il rinnovamento del parco circolante in chiave ecologica.
Sull’intero territorio nazionale è disposta la gratuità della tassa automobilistica per un arco temporale di cinque anni, calcolato con decorrenza esatta dalla data della prima immatricolazione del mezzo. Durante l’intero quinquennio iniziale, il soggetto proprietario oppure l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria risulta completamente esonerato dall’obbligo di versamento di qualsiasi importo a titolo di bollo.
A decorrere dal sesto anno consecutivo a quello di immatricolazione, il quadro normativo standard impone il rientro a regime dell’obbligo tributario, pur mantenendo una forte agevolazione di natura quantitativa. La somma che il contribuente è tenuto a versare risulta pari a un quarto, ossia il 25%, dell’importo previsto dalle tariffe ordinarie per le corrispondenti autovetture alimentate a benzina di pari potenza erogabile.
Alcune Regioni hanno inteso esercitare la propria autonomia legislativa prevedendo tutele ancora più estese nel tempo. In Lombardia e in Piemonte, per esempio, il legislatore regionale ha stabilito la gratuità permanente del bollo per l’intera durata di vita del veicolo elettrico, azzerando l’imposta anche oltre il quinto anno. In Campania, trascorso il primo quinquennio, si applica una tassa pari a un quarto dell’importo previsto per le corrispondenti vetture a benzina.
Le regole per i veicoli ad alimentazione ibrida
La disciplina del tributo automobilistico inerente alle vetture a propulsione ibrida, sia nella configurazione ad accumulo ricaricabile dall’esterno sia in quella a recupero d’energia in frenata o a supporto del motore termico, non trova una disciplina uniforme nella legge statale pari a quella riservata ai mezzi elettrici puri.
Di conseguenza, la definizione dei requisiti, della durata e della percentuale di sconto applicabile risulta demandata alle leggi regionali e alla normativa regionale applicabile, oltre che a eventuali misure specifiche.
In diverse realtà territoriali le automobili ibride immatricolate di recente godono di un periodo di gratuità totale dal pagamento del bollo il cui arco temporale oscilla tra i tre e i cinque anni consecutivi. In altri contesti regionali sono invece previsti contributi economici mirati oppure esenzioni temporanee di durata triennale, le quali vengono erogate subordinatamente al rispetto di determinate soglie limite di potenza del motore a combustione o alla data d’acquisto.
Al completamento del periodo promozionale stabilito a livello locale, il proprietario rientra nel regime ordinario e la tassa viene ricalcolata basandosi sui chilowatt erogati dal propulsore termico oppure sulla potenza complessiva registrata sui documenti di circolazione. In territori quali la Provincia Autonoma di Bolzano vengono applicate riduzioni percentuali pluriennali fino a un quinquennio.
Le ultime novità governative e l’esenzione entro gli 80 kW
Il quadro delle agevolazioni inerenti alla tassazione automobilistica si è arricchito di interventi stabiliti dai recenti provvedimenti approvati dall’esecutivo nazionale. Il Governo ha introdotto una misura rivolta ad alleviare il carico fiscale sui possessori di veicoli caratterizzati da una potenza massima non superiore agli 80 chilowatt, equivalenti a circa 109 cavalli.
Questa disposizione intende proteggere le vetture appartenenti ai segmenti di piccola e media cilindrata, coprendo sia le motorizzazioni tradizionali alimentate a benzina o a gasolio, sia le motorizzazioni ibride che rientrano nel limite tecnico fissato.
L’applicazione della nuova esenzione per i veicoli aventi potenza pari o inferiore agli ottanta chilowatt è riservata esclusivamente alle persone fisiche e viene concessa su un solo veicolo per ciascun contribuente. Il veicolo deve essere regolarmente assicurato. Qualora un singolo cittadino risulti intestatario di due o più automobili che rispettino contemporaneamente i limiti di potenza prescritti, la norma dispone che il beneficio della gratuità venga attribuito d’ufficio alla vettura con la potenza erogabile minore. Il provvedimento esplica i propri effetti per le scadenze e per i versamenti dovuti nell’anno fiscale 2027, lasciando fermi gli adempimenti e i calcoli ordinari stabiliti per l’annualità 2026. La misura è prevista dal decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, attualmente soggetto all’iter di conversione in legge.
I veicoli integralmente elettrici rimangono assoggettati alla propria specifica disciplina quinquennale, mentre per le vetture ibride, la nuova esenzione statale si affianca alla disciplina regionale vigente; occorre quindi verificare, caso per caso, i requisiti applicabili.
Resta confermato l’impianto del superbollo, vale a dire l’addizionale erariale dovuta per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, per i quali permangono le tariffe maggiorate riducibili esclusivamente in base all’anzianità di costruzione dell’autoveicolo.
Il calcolo della potenza e le modalità di verifica
Per accertare con esattezza l’importo da versare una volta scaduti i termini di esenzione oppure per controllare la rispondenza alle soglie di potenza prescritte dalle nuove norme, occorre consultare la carta di circolazione ovvero il Documento Unico di Circolazione e Proprietà.
Relativamente alle automobili puramente elettriche, la potenza di calcolo espressa in chilowatt non coincide con la potenza massima istantanea raggiungibile dal motore, bensì con la potenza netta massima erogabile in modo continuativo per un intervallo di almeno trenta minuti.
La verifica della situazione contributiva, delle scadenze e della spettanza delle agevolazioni può essere eseguita tramite l’accesso ai portali telematici tributari delle singole Regioni, sul sito ufficiale dell’Automobile Club d’Italia oppure avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il rinnovo del bollo va effettuato, di regola, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del precedente periodo di validità, salvo specifiche disposizioni regionali.