Chi paga il bollo per un’auto in comodato d’uso

La gestione dei tributi automobilistici rappresenta uno degli ambiti più complessi e dibattuti del diritto tributario amministrativo italiano. Tra le varie fattispecie che generano dubbi ...

La gestione dei tributi automobilistici rappresenta uno degli ambiti più complessi e dibattuti del diritto tributario amministrativo italiano. Tra le varie fattispecie che generano dubbi interpretativi tra i cittadini e gli operatori del settore, spicca senza dubbio l’istituto del comodato d’uso gratuito di autoveicoli.

Quando un proprietario concede la propria autovettura in godimento a un terzo, sia esso un familiare, un amico o un dipendente aziendale, sorge spontanea la domanda su quale soggetto gravino gli obblighi fiscali connessi al possesso del mezzo, primo fra tutti il pagamento della tassa automobilistica, comunemente nota come bollo auto.

Per fare chiarezza su questo tema è necessario analizzare il quadro normativo vigente, l’evoluzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, oltre alle disposizioni emanate dall’Agenzia delle Entrate e dalle singole Regioni a statuto ordinario e speciale.

Il quadro normativo della tassa automobilistica e il principio di possesso

Per comprendere la disciplina applicabile al comodato d’uso, occorre premettere la natura giuridica del bollo auto. La tassa automobilistica regionale, comunemente chiamata bollo auto, è collegata alla proprietà o alla disponibilità giuridicamente rilevante del veicolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La normativa stabilisce che i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico o dalle Regioni, oppure titolari di altri diritti reali di godimento quali l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio o la locazione finanziaria.

L’articolo 1803 del Codice Civile definisce il comodato come il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il punto cardine del contratto di comodato risiede nella sua essenziale gratuità e nella mancanza di trasferimento della titolarità del bene o di un diritto reale sullo stesso. Il comodato attribuisce al comodatario il diritto di utilizzare il veicolo, ma non trasferisce la proprietà né altri diritti reali sul mezzo. Conseguentemente, per la legge tributaria nazionale, l’obbligo principale di versamento del bollo auto rimane incardinato in modo vincolante sulla figura del proprietario.

L’annotazione sulla carta di circolazione e la differenza tra contravvenzioni e tributi

Un elemento che genera spesso fraintendimenti riguarda l’obbligo di annotazione del comodato d’uso sulla carta di circolazione, oggi Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo. In alcune situazioni di disponibilità del veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a trenta giorni può essere necessario aggiornare la documentazione del veicolo secondo quanto previsto dal Codice della Strada. Tale annotazione, quando prevista, non modifica comunque il soggetto obbligato al pagamento del bollo auto.

Molti automobilisti ritengono erroneamente che tale registrazione comporti un trasferimento automatico delle responsabilità fiscali in capo all’utilizzatore annotato sul documento di circolazione. La prassi amministrativa e gli orientamenti applicativi hanno chiarito che l’aggiornamento previsto dal Codice della Strada risponde a sole finalità di polizia stradale e di corretta imputazione delle sanzioni amministrative per violazione del codice viario. La registrazione dell’utilizzatore temporaneo consente infatti agli organi accertatori di notificare direttamente al comodatario i verbali per infrazioni commesse durante la guida.

Tuttavia, questa procedura non modifica in alcun modo la titolarità del bene iscritto al Pubblico Registro Automobilistico e non costituisce titolo per la traslazione della soggettività passiva d’imposta ai fini della tassa automobilistica.

La distinzione fondamentale tra comodato, leasing e noleggio a lungo termine 

Per valutare la rigidità della norma che imputa il bollo al proprietario, è utile confrontare il comodato d’uso con altri contratti di godimento dei veicoli che hanno subito interventi legislativi specifici. Nel corso degli anni, il legislatore italiano è intervenuto per modificare la soggettività passiva del bollo auto in ipotesi di locazione finanziaria e di noleggio a lungo termine senza conducente.

Per quanto riguarda il leasing, la legge ha stabilito chiaramente che l’obbligo del versamento del tributo grava in via esclusiva sull’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria a decorrere dalla data di trascrizione del contratto al Pubblico Registro Automobilistico.

Analogamente, l’articolo 10-bis del Decreto Legge numero 124 del 2019 ha riordinato la materia del noleggio a lungo termine senza conducente stabilendo che a partire dal primo gennaio 2020 il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è l’utilizzatore del veicolo locato, risultante dal registro dei veicoli con contratto di noleggio. In entrambe le fattispecie, il legislatore è intervenuto con norme primarie derogatorie espressamente motivate dalla natura commerciale e strutturale del godimento del mezzo. Al contrario, per il comodato d’uso gratuito non è mai stata introdotta alcuna deroga legislativa. Di conseguenza, in assenza di una specifica disposizione normativa, il comodato gratuito non determina il trasferimento dell’obbligo tributario dal proprietario al comodatario, mantenendo la responsabilità del versamento unicamente a carico del proprietario cedente.

Accordi privati tra le parti e profili di rivalsa civile

Sebbene nei confronti dell’amministrazione finanziaria regionale e dell’Agenzia delle Entrate l’unico debitore rimanga l’intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico, la libertà contrattuale delle parti consente di regolare privatamente gli oneri di gestione del bene. Il comodante e il comodatario possono validamente inserire all’interno del contratto di comodato una clausola specifica che preveda il rimborso delle spese inerenti alla tassa automobilistica da parte dell’utilizzatore in favore del proprietario. Occorre tuttavia sottolineare con estrema fermezza che un simile accordo produce effetti esclusivamente inter partes, ossia sul piano del diritto privato tra i singoli contraenti.

Qualora il comodatario dovesse venir meno all’impegno contrattuale di rimborsare la somma equivalente al bollo auto, l’autorità competente alla gestione della tassa automobilistica regionale invierà comunque l’avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento al proprietario dell’auto. Quest’ultimo non potrà eccepire la presenza del contratto di comodato per sottrarsi al pagamento del tributo né potrà richiedere la riclassificazione dell’eventuale cartella di pagamento in capo all’utilizzatore.

L’unica strada percorribile per il proprietario consisterà nel saldare il debito fiscale nei confronti della Regione per poi agire in sede civile contro il comodatario inadempiente per ottenere il risarcimento del danno o il rimborso delle somme anticipate.

In conclusione, nel comodato d’uso gratuito il proprietario resta normalmente il soggetto obbligato al pagamento del bollo auto. Il comodatario può assumersi privatamente il costo del tributo tramite accordo tra le parti, ma tale accordo non modifica il rapporto con l’amministrazione tributaria.

Articoli in evidenza

Cosa fare se hai pagato il bollo auto alla Regione sbagliata
Come calcolare il bollo dopo il passaggio di proprietà
Bollo auto 2025: guida alle scadenze
Bollo moto 2022: scadenze e modalità di pagamento